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Nuove norme in materia di cittadinanza, con riguardo a naturalizzazione per matrimonio con cittadino italiano

Il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132 ha introdotto alcune alcune novita’ in materia di cittadinanza.

1. Naturalizzazioni
– Importo. L’importo del contributo dovuto al Ministero dell’Interno per le pratiche di riconoscimento della cittadinanza per naturalizzazione e’ confermato in € 250,00, ai sensi del novellato art. 9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Detto importo deve essere corrisposto per tutte le istanze presentate a partire dal 5 ottobre u.s. (qualora l’utente abbia versato solo 200 euro, potra’ essere effettuato un secondo pagamento pari a euro 50); tutte le domande inoltrate prima di tale data – seppur “accettate con riserva” – ricadono nella normativa previgente.

– Requisiti linguistici. La legge di conversione (in vigore dal 4 dicembre 2018) ha introdotto l’art. 9.1 alla legge 5 febbraio 1992, n. 91. Detta disposizione prevede, quale condizione per il riconoscimento della cittadinanza ai sensi degli artt. 5 e 9 della suddetta legge, il possesso di un’adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune di riferimento per la conoscenza delle lingue.
L’accertamento di detto requisito va effettuato attraverso l’acquisizione di:
– Un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario; ovvero
– Una certificazione rilasciata da un ente certificatore.
Sono enti certificatori, appartenenti al sistema di certificazione unificato CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualita’):
– L’Universita’ per stranieri di Siena
– L’Universita’ per stranieri di Perugia
– L’Universita’ Roma Tre
– La Societa’ Dante Alighieri
Potranno, pertanto, essere considerate valide ai sensi della norma citata le certificazioni di livello non inferiore a B1 rilasciate dai suddetti enti, eventualmente in regime di collaborazione con i locali Istituti italiani di cultura.

– Termine procedimentale.
Il termine procedimentale per le istanze di naturalizzazione e’ stato elevato a 48 mesi dalla data di presentazione della domanda.

2. Riconoscimenti iure sanguinis
L’art. 14 co. 2 del d.l. n.113 citato e’ stato soppresso in fase di conversione in legge, pertanto il termine per la conclusione dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis e’ da intendersi confermato in 730 giorni anche nei casi di istanze fondate su fatti occorsi prima del 1948.

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