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Anagrafe degli Italiani residenti all’estero (AIRE)

La Legge n. 470 del 1988 stabilisce che tutti/e i/le cittadini/e che trasferiscono all’estero la loro residenza per un periodo superiore ai 12 mesi debbano, entro 90 giorni dalla data di arrivo nel Paese di destinazione, iscriversi all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.). Anche chi è emigrato/a prima dell’entrata in vigore di questa legge deve iscriversi.

L’iscrizione all’A.I.R.E. è un diritto-dovere del cittadino (art. 6 della citata Legge) e costituisce il presupposto per usufruire di una serie di servizi forniti da questo Consolato Generale, nonché per l’esercizio di importanti diritti.

L’iscrizione all’A.I.R.E. è effettuata a seguito di dichiarazione che l’interessato deve rendere all’Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza.

Per iscriversi all’AIRE o comunicare un cambio di indirizzo è disponibile il portale FAST IT

L’iscrizione all’A.I.R.E consente di:
1. ricevere la cartolina o il pico elettorale in caso di votazioni
2. facilitare e velocizzare il processo di ottenimento del passaporto e di altri documenti
3. richiedere la registrazione di atti di stato civile
4. evitare il pagamento di tasse non dovute

Cosa accade se NON ci si iscrive all’A.I.R.E.
Chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, della Legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dei regolamenti di esecuzione delle predette leggi è soggetto a sanzioni pecuniarie amministrative, così come previsto dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213.

L’Autorità competente all’accertamento e all’irrogazione della sanzione è il Comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore, non il Consolato.

Il procedimento accertativo e sanzionatorio in capo ai Comuni è disciplinato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, il cui art. 1 prevede che “Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione”.

Per maggiori informazioni, si raccomanda la lettura delle informazioni disponibili sul sito web del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.