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Prescrizione dei “conti dormienti”

Si informa che a partire da novembre 2018 hanno iniziato a scadere i termini per l’esigibilità dei fondi (di importo pari ad almeno 100 €) relativi ai c.d. “conti dormienti”. Rientrano in questa categoria non solo depositi di denaro, libretti di risparmio e conti correnti (anche postali) non movimentati da 20 anni, ma anche azioni, obbligazioni o titoli di Stato.

Più precisamente, trascorsi 10 anni senza alcuna operazione, le somme vengono versate a un Fondo del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ove rimangono a disposizione del titolare che ne faccia richiesta per ulteriori 10 anni: decorso tale secondo termine, le somme vengono perse e utilizzate dallo Stato per fini sociali.

Al riguardo, al fine di assicurare una puntuale informazione delle collettività italiane nel mondo, si segnala il video realizzato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale sull’argomento: contiene indicazioni pratiche sulle modalità di accertamento della titolarità di un conto dormiente e sulla procedura di eventuale rimborso delle somme depositate.

Il video – che utilizza uno stile “diretto” e volto ad attirare l’attenzione degli utenti – può essere visualizzato al seguente indirizzo:

https://www.youtube.com/watch?v=9gAfry-BAKQ

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