Il Consolato Generale provvede, in collaborazione con gli enti italiani territorialmente competenti (Prefetture, Questure, Comuni, Aziende Sanitarie Locali, Servizi Sociali), al rimpatrio definitivo del/la cittadino/a italiano/a residente all’estero che versi in gravi condizioni d’indigenza e del/la minore italiano/a in stato di abbandono.
Il rimpatrio è subordinato alla verifica della disponibilità dei congiunti ad assumersi in Italia le responsabilità connesse con il mantenimento e l’assistenza del/la interessato/a. In assenza di tale disponibilità, il rimpatrio è coordinato con i Servizi Sociali del Comune di ultima residenza o di origine in Italia oppure attraverso il ricorso a fondi regionali.
Il rimpatrio di minori in stato di abbandono è effettuato a carico dell’Erario, di concerto con il Tribunale dei Minori competente e i Servizi Sociali del Comune di residenza.