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Cittadinanza Ius Sanguinis

PAGINA IN AGGIORNAMENTO

Il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, è stato convertito con modificazioni nella legge 23 maggio 2025, n. 74, con vigenza dal 24 maggio 2025.

La legge di conversione riforma la legge 5 febbraio 1992, n. 91, il cui nuovo testo integrale è disponibile al seguente link

Si attira, in particolare, l’attenzione sul nuovo art. 3-bis:

In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all’articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all’estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:

  • a) lo stato di cittadino dell’interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all’ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
  • a-bis) lo stato di cittadino dell’interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all’ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all’interessato dall’ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27 marzo 2025;
  • b) lo stato di cittadino dell’interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
  • c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;
  • d) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.

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Pertanto, in base alla nuova legge n.91 del 1992 è riconosciuto cittadino italiano iure sanguinis (dalla nascita):

  • il richiedente nato in Italia in qualsiasi data;
  • il richiedente che ha esclusivamente la cittadinanza italiana, ossia che non ha né può avere nessun’altra cittadinanza;
  • il richiedente che rientra in uno dei casi elencati nelle lettere a), a-bis), b), c) e d) dell’articolo 3-bis

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Alla luce della nuova legge si precisa che:

1) Solo le domande presentate prima del 27 marzo 2025 alle ore 23.59 ora italiana, corredate della necessaria documentazione, seguono la normativa precedente

Per domande “presentate” si intende:

  • Consegnate allo sportello dell’Ufficio consolare prima della data ed ora sopra indicate;
  • Spedite per posta con tracciamento di data ed ora antecedenti al termine sopra indicato;
  • Spedite per posta senza tracciamento di data ed ora, e ricevute dell’Ufficio consolare prima del termine sopra indicato;
  • Ricevute su Fast-It prima del termine sopra indicato.

2) Solo le domande, corredate della necessaria documentazione, presentate all’Ufficio consolare nel giorno indicato da appuntamento fissato e comunicato all’interessato dall’ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma del 27 marzo 2025 seguono la normativa precedente

Per “appuntamento comunicato all’interessato dall’Ufficio competente” si intende la conferma a mezzo posta elettronica ricevuta dall’interessato dal portale Prenot@mi o dall’indirizzo e-mail istituzionale della Sezione dell’Ufficio consolare competente per l’istanza.

3) In ogni altra circostanza, alle domande si applica la nuova normativa.

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Si ricorda che:

  1. I nati prima del 1 gennaio 1948 possono essere riconosciuti cittadini italiani ESCLUSIVAMENTE PER LINEA PATERNA.
  2. I nati dopo il 1 gennaio 1948 possono essere riconosciuti cittadini italiani PER LINEA MATERNA O PATERNA.
  3. Il richiedente può presentare domanda di riconoscimento a partire da genitori o nonni che siano tuttoracittadini italiani. Il richiedente deve quindi dimostrare che il genitore e/o il nonno/a non abbiano perso la (o rinunciato alla) cittadinanza italiana.
  4. Se gli ascendenti (nonno/a, genitore) hanno acquistato volontariamente un’altra cittadinanza prima della nascita o durante la minore età del discendente successivo nato all’estero, e in ogni caso prima del 15/08/1992, essi hanno perso automaticamente la cittadinanza italiana e interrotto la linea di discendenza (artt. 7, 8, 12 L. 555/1912, Circolare Ministero dell’Interno n. 43347, 03/10/2024)

AVVERTENZE:

  • può presentare domanda di riconoscimento cittadinanza ius sanguinis presso questo Consolato Generale SOLO chi è legalmente e stabilmente residente nella Circoscrizione consolare di Montreal;
  • il processo di riconoscimento per discendenza NON si applica al/la figlio/a minore di un cittadino/a italiano/a; si prega di far riferimento alla sezione Stato civile per la trascrizione del relativo atto di nascita.

Procedura da seguire:

  1. Prendere un appuntamento di persona attraverso il sistema di prenotazione Prenot@mi. Si precisa che, qualora più membri della stessa famiglia intendano presentare istanza di riconoscimento, ogni membro maggiorenne dovrà fissare il proprio appuntamento e presentare la domanda personalmente;
  2. Avere tutti i documenti della lista di seguito riportata, in originale, da presentare il giorno dell’appuntamento.

Nota bene:

  • Tutti i documenti devono essere presentati in originale e non saranno restituiti.
  • Si fa presente che non saranno ammesse discrepanze di alcun genere (es. nomi, cognomi, luoghi, date, ecc.) nella documentazione presentata. Pertanto si invita a procedere alla correzione dei certificati.
  • L’Ufficio Cittadinanza si riserva di richiedere ulteriore documentazione qualora gli elementi a disposizione fossero ritenuti insufficienti per una corretta valutazione dell’istanza di cittadinanza.
  • La ricerca della documentazione è esclusivo onere del richiedente.

Elenco dei documenti da presentare:

  1. “Estratto dai Registri delle nascite con annotazioni marginali” dell’avo/a cittadino/a italiano/a rilasciato in data recente dal Comune italiano di nascita. Nel caso in cui entrambi i nonni o i genitori siano nati in Italia l’estratto dell’atto di nascita dovrà essere presentato per entrambi. L’eventuale passaporto italiano, il timbro o talloncino “Immigrant reçu” / “Landed immigrant” e altre certificazioni emesse in Italia sono opzionali, ma è raccomandabile presentarle per completare le informazioni relative al proprio avo.
  2. Atti di nascita di tutti i discendenti in linea retta dell’avo/a cittadino/a italiano/a; se rilasciati in altre Circoscrizioni Consolari devono essere completi di Apostille/legalizzazione e traduzione in lingua italianadichiarata conforme dalla Rappresentanza consolare del Paese in cui l’atto è stato formato;
  3. Atto di matrimonio dell’avo/a italiano/a emigrato/a all’estero e atti di matrimonio dei/lle suoi/e discendenti in linea retta; se rilasciati in altre Circoscrizioni Consolari devono essere completi di Apostille/legalizzazione e traduzione in lingua italianadichiarata conforme dalla Rappresentanza consolare del Paese in cui l’atto è stato formato;
  4. Atto di morte dell’avo/a cittadino/a italiano/a e dei/lle suoi/e discendenti in linea retta; se rilasciati in altre Circoscrizioni Consolari devono essere completi di Apostille/legalizzazione e traduzione in lingua italiana dichiarata conforme dalla Rappresentanza consolare del Paese in cui l’atto è stato formato;
  5. Certificato di Cittadinanza Canadese (“Certificate of Canadian Citizenship”), contenente la data completa della naturalizzazione (giorno, mese, anno). Se l’avo/a cittadino/a italiano/a non è mai divenuto/a canadese, si dovrà produrre la sua “Carte de résident permanent / Permanent resident card”. In alternativa, si dovrà procedere a richiedere la “Recherche dans les dossiers de la citoyenneté / Search of citizenship records” (si prega di consultare https://www.cic.gc.ca/), da legalizzare tramite apostille di Global Affairs Canada. Quando si richiedono documenti relativi a donne, si prega di assicurarsi che la richiesta sia fatta sia con il cognome da nubile sia con quello da coniugata. Nel caso in cui entrambi i nonni o i genitori siano nati in Italia si dovrà presentare per entrambi la documentazione relativa alla cittadinanza canadese.N.B. il certificato di cittadinanza canadese in formato tesserino wallet size NON è utilizzabile, in quanto sprovvisto di data esatta di naturalizzazione canadese;
  1. Atti di stato civile (nascita, matrimonio, divorzio) della persona richiedente il riconoscimento della cittadinanza italiana, completi di Apostille/legalizzazione e traduzione in lingua italiana effettuata da uno dei traduttori di riferimento di questo Consolato Generale. Per conoscere il nome esatto dei documenti necessari per la procedura, consultare le indicazioni in fondo alla pagina;
  2. Passaporto del richiedente in corso di validità e prova di residenza (es. patente di guida canadese, bollette di utenze residenziali, ecc.);
  3. Istanza di riconoscimentodella cittadinanza italiana per discendenza;
  4. Scheda iscrizione AIRE;
  5. La tassa relativa al pagamento della percezione consolare per la richiesta di riconoscimento della cittadinanza (cittadinanza (art. 7b della Tabella dei diritti consolari – Tariffe consolari – Consolato Generale d’Italia di Montreal (esteri.it)) dovrà essere pagata al momento di presentazione della richiesta allo sportello consolare in dollari canadesi in contantiTale tassa non è rimborsabile, e verrà acquisita indipendentemente dall’esito della richiesta.
    Le pratiche complete di tutta la documentazione prevista saranno trattate nei successivi 24 mesi. Al termine dell’istruttoria, il Consolato Generale invierà una comunicazione via email all’interessato sull’esito del riconoscimento della cittadinanza italiana.

Nota relativa agli atti di nascita, matrimonio / unione civile, morte di cui ai numeri 2), 3), 4), 6): i suddetti atti rilasciati dalle autorità canadesi, per essere considerati validi, dovranno essere completi di Apostille e di traduzione in italiano.

Per quanto concerne l’apposizione dell’apostille sui documenti emessi nella provincia del Québec si prega di fare riferimento al Ministero della Giustizia del Québec (Ministère de la Justice du Québec). Per far apporre l’apostille su documenti emessi dalle province di Nuovo Brunswick, Isola del Principe Edoardo, Nuova Scozia, Terranova e Labrador e Territorio Autonomo di Nunavut, si prega di far riferimento al Ministero degli Esteri – Global Affairs Canada.

Le traduzioni dal francese/inglese all’italiano di atti emessi dalle autorita’ canadesi dovranno essere effettuate da uno dei traduttori ufficiali di questo Consolato: Elenco Traduttori Ufficiali – Consolato Generale d’Italia di Montreal (esteri.it)

Nascita


Matrimonio / Unione civile

Divorzio

Morte

Per gli atti di stato civile prodotti da altre province canadesi o da altri Paesi, occorrerà rivolgersi agli Uffici consolari competenti per territorio.