L’autocertificazione è una dichiarazione che l’interessato/a redige e sottoscrive nel proprio interesse su stati, fatti e qualità personali e che utilizza nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i gestori di pubblici servizi.
Le norme sull’autocertificazione si applicano ai/lle cittadini/e italiani/e e dell’Unione Europea, nonché ai/lle cittadini/e extracomunitari/e, regolarmente soggiornanti in Italia, limitatamente ai dati verificabili o certificabili in Italia da soggetti pubblici.
La possibilità di avvalersi dell’autocertificazione non è mai ammessa per: certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, per marchi o brevetti.
Le Amministrazioni sono tenute a effettuare i controlli necessari in caso di dubbi sulla veridicità delle autocertificazioni.
Dichiarazioni mendaci e atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR n. 445/2000). Il/la dichiarante, inoltre, decade dai benefici eventualmente conseguiti grazie a provvedimenti basati su dichiarazioni non veritiere.
Dichiarazioni sostitutive di certificazione
Ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 45/2000, possono essere comprovati, tramite dichiarazione, i seguenti stati, qualità personali e fatti:
- data e luogo di nascita;
- residenza;
- cittadinanza;
- godimento dei diritti civili e politici;
- stato di celibe/nubile, coniugato/a, vedovo/a o stato libero;
- stato di famiglia;
- esistenza in vita;
- nascita del/la figlio/a, decesso del/la coniuge, dell’ascendente o discendente;
- iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- appartenenza a ordini professionali;
- titolo di studio, esami sostenuti;
- qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto;
- possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria;
- stato di disoccupazione;
- qualità di pensionato/a e categoria di pensione;
- qualità di studente/essa;
- qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, tutore/trice, curatore/trice e simili;
- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto/a a procedimenti penali;
- qualità di vivenza a carico;
- tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato/a contenuti nei registri dello stato civile;
- di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione, di cui all’art. 46 del DPR n. 45/2000, possono essere sottoscritte in presenza del/la funzionario/a addetto/a oppure presentate o inviate già sottoscritte, purché a esse sia allegata una copia di un documento d’identità del/la sottoscrittore/trice.
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
Il DPR n. 445/2000 prevede, all’art. 47, la possibilità di ricorrere a dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ossia dichiarazioni concernenti stati, fatti e qualità personali che non rientrano tra quelli, autocertificabili, indicati dall’art. 46.
È possibile, ad esempio, presentare dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà per indicare: chi sono gli/le eredi, la situazione di famiglia originaria o la proprietà di un immobile.
La dichiarazione resa nell’interesse proprio del/la dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli/ella abbia diretta conoscenza, nonché la conformità all’originale di copie di atti o documenti conservati o rilasciati da una pubblica amministrazione, di copie di pubblicazioni, di copie di titoli di studio o di servizio, ovvero di copie di documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà non può contenere manifestazioni di volontà (impegni, rinunce, accettazioni, procure) e deleghe configuranti una procura.
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, di cui all’art. 47 del DPR n. 45/2000, possono essere sottoscritte in presenza del/la funzionario/a addetto/a oppure presentate o inviate già sottoscritte, purché a esse sia allegata una copia di un documento d’identità del sottoscrittore.